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Ferdinando Sabatino, nato a Milano nel 1960 si è laureato in Filosofia morale con Franco Fergnani presso l’Università degli studi di Milano con una tesi sulla medicalizzazione e lo stato giuridico della delinquenza in cui applica le tesi di Foucault nei codici penali pre-unitari fino al codice Zanardelli. Professore di Storia e filosofia e di Filosofia e scienze umane, è esperto nei processi socioculturali delle comunicazioni di massa. Si è interessato al pensiero organizzativo delle strutture industriali, già docente presso la Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario dell’Università degli studi di Milano, ha collaborato con la cattedra di Filosofia morale del Dipartimento di filosofia. Si occupa prevalentemente di storia dei sistemi di pensiero e di fenomeni collettivi, ha studiato le istituzioni totali come forme di potere su cui le società moderne hanno articolato aspetti ideologici di risocializzazione per giungere alle più sofisticate e complesse forme ideologiche contemporanee. Ha orientato recentemente i suoi interessi sui problemi della violenza collettiva ed etnica; sulla questione dei diritti e sul conflitto tra lavoro e capitale.
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"...bisogna discernere il rumore sordo e prolungato della battaglia"
Michel Foucault

lunedì 2 ottobre 2023

COME SEMPRE SONO I GIUDICI CHE METTONO A POSTO GLI ERRORI DELLA POLITICA

Meno male che esistono anche i giudici, almeno certi giudici. Il giudice monocratico, Giulio Cruciani, del Tribunale del lavoro dell’Aquila Sez. Lav. con la sentenza del 13 settembre n. 136 ha emesso una fondamentale e particolareggiata sentenza ove dichiara illegittima la sospensione dal lavoro per la mancata vaccinazione Covid da parte dei lavori sottoposti all’obbligo, ovvero gli over 50. La sentenza è relativa al caso di un ultracinquantenne che si era rivolto al tribunale a seguito della sua sospensione dal lavoro e, oltre a dichiarare il fatto illegittimo, essa impone al datore di lavoro il pagamento dei mancati stipendi e di un risarcimento per il “danno biologico causato dallo stress al lavoratore”. Non si tratta per la verità della prima sentenza di questo tipo in Italia, in questo caso però il giudice entra più  profondamente nel merito delle motivazioni specificando che le caratteristiche stesse dei vaccini anti-Covid disponibili non rispettano “il fondamento per imporre l’obbligo vaccinale”, in quando non conferiscono “la garanzia della prevenzione dall’infezione”. Questo costituisce un primo punto di analisi.
Ma la sentenza emessa fa anche riferimento alle pronunce della Corte costituzionale che aveva giudicato «non irragionevole» l’introduzione del “Green Pass” per accedere al luogo di lavoro. 
A proposito afferma il giudice nelle motivazioni:
«Solo ad una lettura superficiale (e comunque non costituzionalmente orientata) gli artt. 4, 4-bis e 4-ter, poi 4-quater e 4-quinquies dl. 44/21, per tutelare la salute pubblica, imporrebbero (per quanto qui rileva) l’obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2 a certe categorie di lavoratori e ai lavoratori dai 50 anni in su». 
«In realtà così non è», prosegue il giudice, perché il fondamento per imporre l’obbligo vaccinale è la garanzia della prevenzione dall’infezione, cosa che i vaccini in questione non garantiscono affatto. 
Si legge, infatti, che «Tale fondamento non è presente nel caso in esame: i vaccinati, rebus sic stantibus, ossia con i farmaci oggi a disposizione della popolazione italiana, come i non vaccinati, si infettano ed infettano gli altri. Non vi è alcuna evidenza scientifica che abbia dimostrato che il vaccinato, con i prodotti attualmente in commercio, non si contagi e non contagi a sua volta». 
Di conseguenza, conclude il giudice Cruciani, «è evidente che venuto meno il presupposto per il quale alcuni lavoratori possono entrare nei luoghi di lavoro ed altri no, la sospensione del ricorrente, giustificata dal fatto che non si sia vaccinato, è del tutto priva di fondamento». Inoltre, «un eventuale atto amministrativo che imponesse una siffatta discriminazione, che per quanto detto non è prevista dalla norma primaria, sarebbe contra legem e andrebbe disapplicato».

Inutile dirlo, qui si tratta di una sentenza (potenzialmente) dirompente in quanto demolisce alle fondamenta i presupposti su cui si era basata tutta la "politica" per imporre la vaccinazione alla popolazione, confermando come le istituzioni abbiano violato la Costituzione e i diritti dei cittadini, imponendo di fatto farmaci ancora in fase di sperimentazione e autorizzati in via provvisoria. La sentenza, inoltre, tocca anche il punto della violazione del diritto al lavoro spiegando che «lo Stato italiano si fonda sul lavoro (art. 1 Cost.) e su questo si fonda non solo la dignità professionale ma anche la dignità personale dell’essere umano che vuole mantenersi con le proprie forze». 
Per il giudice sarebbe stato quindi negato il diritto al lavoro in nome di un presupposto giuridico e scientifico fallace, violando così i diritti costituzionali.

Non ultimo il giudice ha commentato anche la pronuncia della Corte di cassazione laddove ha ritenuto “non irragionevole” l’introduzione del green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Dopo aver chiarito che le sentenze della Consulta “non hanno alcun effetto vincolante, a livello interpretativo, per i giudici di merito”, dichiara che intende discostarsi dalla posizione della Consulta che, prestando fede a una dichiarazione dell’ISS, ha ritenuto che la vaccinazione anti-COVID-19 costituisse “una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2”. 
Nella sentenza, invece, viene scritto nero su bianco dallo stesso giudice che questa tesi «non solo è chiaramente smentita dalla realtà dei fatti conosciuta da tutti (realtà toccata con mano, senza necessità di particolari conoscenze mediche: ad un soggetto viene somministrato il vaccino e poco dopo gli viene diagnosticata l’infezione da SARS-CoV2) ma dalle stesse case produttrici dei vaccini». Infatti, ricorda il giudice nella sentenza, la responsabile della casa farmaceutica Pfizer aveva dichiarato in un’audizione al Parlamento europeo che nessuno studio era stato condotto sulla capacità del vaccino di impedire il contagio non essendo quello il fine del prodotto in vendita quanto piuttosto quello di contrastare gli effetti dannosi dell’infezione.

Una sentenza – non l’unica in realtà – dalla portata così eclatante come questa è stata quasi completamente ignorata dai nostri media generalisti che sembrano cercare, al contrario, di far passare in sordina sentenze e notizie che smascherino l’impalcatura anticostituzionale messa in piedi durante il periodo pandemico. La conseguenza non è solo, come appare ovvio, la mancanza di un dibattito pubblico e politico che metta in discussione l’operato delle istituzioni italiane, ma anche la mancata divulgazione di notizie che potrebbero evidentemente comportare un’ondata di richieste di accertamento di illegittimità da parte di tutti coloro che hanno subito, a questo punto ingiustamente anche secondo la magistratura, la sospensione dal lavoro.
Siamo agli inizi, ma la verità sulle decisioni attuate dalla politica nostrana soprattutto sotto il governo tecnico Draghi nel periodo dell'emergenza stanno piano piano venendo a galla, e con esso anche la responsabilità di chi avrebbe dovuto tutelarci e non lo ha fatto.