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Ferdinando Sabatino, nato a Milano nel 1960 si è laureato in Filosofia morale con Franco Fergnani presso l’Università degli studi di Milano con una tesi sulla medicalizzazione e lo stato giuridico della delinquenza in cui applica le tesi di Foucault nei codici penali pre-unitari fino al codice Zanardelli. Professore di Storia e filosofia e di Filosofia e scienze umane, è esperto nei processi socioculturali delle comunicazioni di massa. Si è interessato al pensiero organizzativo delle strutture industriali, già docente presso la Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario dell’Università degli studi di Milano, ha collaborato con la cattedra di Filosofia morale del Dipartimento di filosofia. Si occupa prevalentemente di storia dei sistemi di pensiero e di fenomeni collettivi, ha studiato le istituzioni totali come forme di potere su cui le società moderne hanno articolato aspetti ideologici di risocializzazione per giungere alle più sofisticate e complesse forme ideologiche contemporanee. Ha orientato recentemente i suoi interessi sui problemi della violenza collettiva ed etnica; sulla questione dei diritti e sul conflitto tra lavoro e capitale.
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"...bisogna discernere il rumore sordo e prolungato della battaglia"
Michel Foucault

mercoledì 31 dicembre 2025

QUANDO LE SENTENZE AIUTANO LA POLITICA VIENE MENO IL DIRITTO

Di solito sono quasi sempre dalla parte dei giudici e, per indole, le sentenze le accetto pur criticandole ovviamente come dovrebbero fare le persone dotate di buon senso. Farò una eccezione in questo caso e dirò due parole sulla recente sentenza della Corte Costituzionale n.199 del 2025 avente per oggetto la “legittimità costituzionale dell’ obbligo vaccinale” e, questo è a mio parere il vulnus da cui vorrei partire, di quell’obbligo mascherato che fu il Green Pass: non ti obbligo ma ti tolgo il diritto di lavorare se non lo fai, per cui è un obbligo camuffato. Come si poteva ragionevolmente immaginare, la Consulta ha ribadito se stessa riconfermando la precedente sentenza del novembre 2022. Nella motivazione di quest'ultima sentenza del 2025 fa capolino un' affermazione su cui credo dovremmo ragionare un attimo: secondo i giudici l’ obbligo vaccinale sarebbe stato (A) legittimato dalla necessità di tutelare la salute pubblica prevenendo i contagi e (B) che questa funzione sarebbe stata legittimata “dallo stato delle conoscenze del momento” (le famose “evidenze scientifiche disponibili all’epoca”). Stessa posizione che ha mantenuto Habermas nel suo resoconto per quanto riguardava la questione tedesca (cfr. Proteggere la vita, Il Mulino). Ora, per quello che concerne il primo punto la questione si pone da subito molto problematica perché autorizza il principio di subordinazione del diritto individuale basandosi sull'istanza di un bene collettivo. Questo principio, benché sia comprensibile in sé stesso, non è per niente così scontato. Non basta cioè appellarsi al “bene pubblico” perché questo appello possa apparire sensato. La storia umana ha dimostrato in molti casi che ci si può benissimo appellare a ragioni superiori per il bene comune giustificando le peggiori azioni, la storia è lastricata da interi cimiteri creati dalle buone intenzioni. Un siffatto principio ha senso cone ipotesi solo in quanto è capace di varare un ragionamento sufficientemente utilitaristico, per cui i danni prodotti da una determinata coercizione individuale sono compensati dai benefici che ricadono su tutti gli altri membri della società. E qui diventa importante notare che nessuno, né ieri né oggi, si è mai prodigato in una siffatta valutazione di tipo utilitaristico Per farla, in linea di principio, sarebbe stato obbligatorio valutare numericamente i rischi di questa inoculazione e i benefici collettivi attesi dagli effetti di questa inoculazione, calcolo che si sarebbe dovuto fare non attraverso una modalità forfetaria ma secondo fasce di età visto che, nello specifico, rischi e benefici erano distribuiti in maniera totalmente asimmetrica. Sarebbe stato interessante probabilmente avere a disposizione un calcolo di questo tipo in quel momento in modo da avere oggi la possibilità di criticare adeguatamente come sarebbe auspicabile. Ma a nessuno degli esperti del famoso comitato, tantomeno alle case farmaceutiche coinvolte, venne in mente di produrlo fisicamente. Bastava, ricordiamo, l'azione persuasiva collettiva garantita dai media che i benefici sovrastavano di molto i rischi per accettare supinamente la narrazione. E visto che la persuasione collettiva ‘media’ era disposta dai media mainstream non c’era alcuna possibilità per contendere le posizioni che venivano imposte altrimenti si veniva messi al pubblico ludibrio e considerato un nemico. Questo è accaduto attraverso un metaforico richiamo alle armi facendoci diventare nemici.
Il secondo punto credo sia molto più interessante perché introduce nelle motivazioni l’idea che a giustificare l’operazione fosse sufficiente “lo stato delle conoscenze del momento”. Questo punto è interessante per la semplice ragione che chiunque non si sia parato gli occhi e chiuso le orecchie oggi sa bene che il presupposto “scientifico” di quel momento era semplicemente falso. La vaccinazione come si era capito non era in grado di fermare la trasmissione del virus; come lo stesso vaccino non era stato né prodotto né testato per avere quel risultato come ha dovuto chiarire dopo due dinieghi l'amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, alla Commissione europea. Oggi abbiamo una sentenza del Tribunale Ue sul Pfizergate che boccia la von der Leyen per la poca trasparenza sui contratti dei vaccini anti-Covid. Ognuno può credere quello che vuole, i fatti sono questi. La prima questione ha a che fare con le “evidenze scientifiche disponibili all’epoca”. Ora, se anche queste evidenze scientifiche all’epoca ci fossero state (e sappiamo che non c’erano), quello che dovremmo chiederci è se “qualunque evidenza scientifica” che dura per poco tempo può diventare una ragione sufficiente per adottare norme legislative conformi a ciò che è stato fatto? Soprattutto se riguarda norme coercitive della libertà individuale. Io credo che dovrebbe essere chiaro e noto agli eccellenti giuristi della Corte che i risultati scientifici prima di essere considerati probanti attraversano un lungo periodo di libera discussione e consolidamento probatorio, come la storia della scienza mostra. Voglio dire che se oggi, ad esempio, ci fosse un’epidemia di vaiolo potremmo certamente ricorrere all’antivaiolosa grazie all’evidenza scientifica consolidata nel tempo. Così come di qualsiasi altra epidemia conosciuta storicamente e sufficientemente studiata. Come tutte le evidenze scientifiche certamente anche quella potrebbe rivelarsi ad un certo momento labile ma, nella fattispecie, il giurista in questione potrebbe legittimamente parlare di “evidenze scientifiche disponibili all’epoca”. Ma se invece consideriamo “evidenza scientifica disponibile all’epoca” qualsiasi cosa che solo momentaneamente e giusto per qualche mese è stato accreditato da qualche articolo scientifico magari commissionato, dovrebbe essere chiaro a ognuno di noi che si apre per forza uno spazio infinito assai pericoloso capace di creare ogni tipo di abuso. L’obsolescenza degli articoli scientifici al riguardo è sufficientemente grande e il numero di articoli pubblicati e poi ritirati perchè non adeguatamente fondati altrettanto grande. Se, dunque, un governo qualsiasi può utilizzare ogni tipo di “evidenza scientifica” per stabilire una legislazione coercitiva emergenziale ad hoc, siamo secondo me di fronte a un fatto che snatura il concetto stesso di diritto. Ogni manipolazione può giustificare letteralmente qualunque cosa a scapito della diritto stesso. La seconda questione è più clamorosa ed è dovuta al fatto che in quel momento, se ci pensiamo un attimo, quelle “evidenze scientifiche” non c’erano. Esistevano solo nei canali a reti unificate personaggi nominati da chi sappiamo e virologi della buon'ora che spergiurarono che quelle evidenze ci fossero, ma ahimè non c’erano. Peggio, siccome il governo doveva avere per forza in mano la documentazione fornita dalle case farmaceutiche in cui era documentato che non era stato fatto alcun test sull’ efficacia dell’inoculazione intorno alla trasmissibilità altrimenti dovremmo pensare che siamo stati governati da una manica di imbecilli, il governo ha fondato le sue decisioni volutamente costruite su una menzogna. A parte la mancata documentazione, possiamo ricordare che focolai in gruppi di vaccinati erano stati documentati già dal marzo 2021 (il primo in Scozia), e c'erano articoli su riviste di settore che certificavano come la carica virale nelle vie aeree dei vaccinati fosse eguale a quella dei non vaccinati. Purtroppo dobbiamo prendere atto che se per la Corte Costituzionale conta come “evidenza scientifica disponibile all’epoca” l’opinione pubblica media manipolata da media e comitati vari in cui tutte le evidenze contrarie - essendo state screditate - non potevano in alcun modo imporsi, allora mi sembra acclarato come la posizione che si è presa con questa sentenza è quella della morte del diritto. La più che evidente ed eloquente verità, invece, è che la Corte Costituzionale ha coperto pragmaticamente il governo soccorrendolo in extremis (per la seconda volta) e che le decisioni prese sono delle vere e proprie acrobazie giuridiche. Lo ha fatto, ovviamente, perché non farlo avrebbe dato adito a una quantità di ricorsi e a una pressoché sicura delegittimazione dello Stato, cose che si volevano ovviamente evitare. 
Per cui tutto quello che abbiamo visto e sentito appare perfettamente comprensibile e per nulla inaspettato. Deve essere chiaro a tutti, però, che in questo caso non si deve parlare di giustizia e di messa a punto del diritto e che la separazione dei poteri, precondizione fondamentale perché esista uno stato di diritto come vuole Montesquieu, è finita e con essa muore anche la Costituzione e la democrazia che le sta dietro. Spero ne siamo consapevoli.